La Federazione Italiana Pallavolo, in riferimento alla situazione dell’infezione da CORONAVIRUS, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con data 1 marzo 2020 che determina le ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19, prevede il proseguo dell’attività sportiva secondo le seguenti indicazioni a far data dal 2 marzo 2020 e fino al giorno 8 marzo 2020 e salvo diverse e/o ulteriori disposizioni delle Autorità competenti:
• Sospensione totale dell’attività agonistico-sportiva nei comuni della “zona rossa” * (art. 1 comma 1, punto C).
• Ripresa dell’attività agonistico-sportiva con la limitazione dello svolgimento a “porte chiuse” di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle Province di Pesaro Urbino e Savona.
Divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province (art.2).
La stessa limitazione riguarderà alcuni comuni della Provincia di Benevento (San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Telese, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi) in virtù di apposite ordinanze comunali valide fino al 7 marzo 2020.
• Ripresa regolare dell’attività agonistico-sportiva e di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento senza limitazione alcuna, per tutte le altre Regioni Italiane non direttamente interessate dal DCPM del 1 marzo 2020 e da altre ordinanze locali con misure restrittive.
⃰ Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'
Seguono le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 4 del DCPM del 1 marzo 2020:
Misure igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
La FIPAV, rimane in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative in attesa di ulteriori sviluppi ed indicazioni circa lo svolgimento dell’attività sul territorio italiano.
Si riporta inoltre il comunicato inviato dagli Organi Collegiali del CONI
La Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport, ha appena fornito un chiarimento in merito alla portata applicativa dell’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato in data 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ciò premesso, con riferimento alle previsioni in materia di sport, di cui all'art. 2 del suddetto DPCM, si precisa quanto segue.
L'art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino all'8 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.
Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3, dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.
In allegato la Gazzetta Ufficiale di domenica 1 marzo e la successiva nota della Presidenza del Consiglio dei ministri volta a chiarire eventuali dubbi interpretativi divulgata in data odierna, 2 marzo.